Inceneritori e cogeneratori

Che differenza c'è tra un "inceneritore" e un "cogeneratore" dal punto di vista tecnico e legislativo in Italia (ossia, quando la legge classifica un impianto come "inceneritore" e quando come "cogeneratore")?
Angelo Muzzolon
22 ottobre 2004
Sotto il profilo legislativo un inceneritore è:

"Qualunque apparato tecnico utilizzato per l'incenerimento dei rifiuti mediante ossidazione compreso il pretrattamento tramite pirolisi o altri processi di trattamento termico, per esempio il processo al plasma, a condizione che i prodotti che si generano siano successivamente inceneriti, con o senza recupero del calore di combustione prodotto. La presente definizione include tutte le installazioni ed il luogo dove queste sono ubicate compresi: la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, lo stoccaggio, le apparecchiature di pretrattamento, l'inceneritore, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, il generatore di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento dei gas e delle acque di scarico, i camini, i dispositivi e sistemi di controllo delle varie operazioni, e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento" (Decreto Ministeriale 503 del 19.11.1997. Una definizione pressocché identica è contenuta nella Direttiva Europea sull'incenerimento dei rifiuti, Direttiva 76/2000, non ancora recepita in Italia).

In sostanza un impianto di incenerimento è caratterizzato dalla compresenza di un "combustibile" costituito da rifiuti (rammento che la definizione europea di rifiuto è alquanto vasta e comprende, per esempio, molte biomasse) e un trattamento di tipo termico diretto (combustione ovvero ossidazione) o indiretto (combustione di gas derivati dal riscaldamento di rifiuti con poco o senza ossigeno, o quasi; questi processi noti, rispettivamente, come gassificazione e pirolisi, sono abitualmente utilizzati nei processi di raffinazione/trattamento del petrolio e derivati e vengono classificati come incenerimento quando sono applicati ai rifiuti) nonchè processi di riscaldamento mediante elevate differenze di potenziale (processo al plasma) e combustione dei gas derivati.
Segnalo che, sotto il profilo normativo, altri termini abitualmente utilizzati (termovalorizzazione, termoutilizzazione, termorecupero, termodistruzione) sono impropri e non andrebbero impiegati.

Definizione normativa di cogenerazione:

"È la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate." (DLgs n. 79 del 16.03.1999). Segnalo che con la Deliberazione 19 marzo 2002 (42/02) della Autorità per l'energia elettrica e il gas sono state indicate le "Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

Questa delibera prescrive un sistema di calcolo di rendimento della produzione contestuale di energia termica ed elettrica (entrambe poi fornite a utenti esterni con la rete di trasmissione dell'elettricità da un lato e con sistemi di teleriscaldamento o di utilizzo industriale del calore dall'altro) rispetto alle caratteristiche del combustibile primario utilizzato e se si tratta di un impianto esistente o nuovo.
Se il risultato di tale calcolo supera un dato valore (a seconda del tipo di impianto e di combustibile), ciò vale il riconoscimento di impianto di cogenerazione e, di conseguenza, dà al gestore dei "bonus" quali la non necessità di fornire (o pagare l'equivalente) energia da fonti rinnovabili, la priorità nel dispacciamento da parte del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale dell'energia elettrica prodotta (quindi maggior utilizzo e remuneratività dell'impianto), riduzioni possibili sul costo del gas naturale ecc.

Qual è la differenza: con l'incenerimento siamo di fronte a un processo finalizzato a trattare termicamente dei rifiuti e la definizione qualifica l'impianto come tale, nel caso della cogenerazione viene qualificata una modalità particolare di produzione dell'energia qualunque sia il combustibile o l'impianto di produzione. Ovviamente dovrà comunque essere un processo di tipo termico che parte da un combustibile; non vi può essere infatti cogenerazione da una centrale idroelettrica, solare, a vento o geotermica.

Tenuto conto che, per legge (DLgs 22/97, il cosiddetto "decreto Ronchi"), l'incenerimento dei rifiuti deve essere accompagnato da una qualche forma di "recupero energetico" (sia esso di tipo termico, elettrico o entrambi) noi possiamo avere, per esempio, una centrale termoelettrica a gas naturale a ciclo combinato in modalità cogenerativa come un inceneritore in cui il recupero energetico avviene nello stesso modo. Sotto questo profilo entrambi sono (o possono raggiungere la qualifica normata di) impianti di cogenerazione così come, ovviamente, posso avere una centrale a gas naturale con un ciclo "tradizionale" e un inceneritore che producono solo energia elettrica (ovvero produco e metto a disposizione di utenze esterne quantità limitate di calore). In questo caso entrambi gli impianti non sono considerati di tipo cogenerativo.

Marco Caldiroli Centro per la Salute Giulio A. Maccacaro (Castellanza - VA); Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute ONLUS (Milano)

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